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Risarcimento del passeggero: Quali sono le responsabilità delle compagnie aeree?

Non esistono limiti finanziari alla responsabilità delle compagnie aeree comunitarie, e delle compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999, per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per i danni fino a 100.000 DSP (circa 116.411,00 euro) per passeggero, la compagnia aerea ha l’obbligo di pagare senza poter addurre giustificazioni alla propria responsabilità.

Per i danni superiori a 100.000 DSP per passeggero, la compagnia aerea può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non le è imputabile. In tutti i casi il risarcimento del passeggero non è dovuto o è dovuto in misura minore qualora la compagnia aerea dimostri che il passeggero danneggiato è responsabile del danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione. Il diritto al risarcimento per danni al passeggero, si prescrive nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo effettivo a destinazione dell’aeromobile, o comunque da quello previsto per l’arrivo a destinazione dell’aeromobile.

Quali sono i requisiti minimi che le compagnie devono rispettare?

Per tutelare più efficacemente gli utenti del trasporto aereo, l’Unione Europea prescrive che, le compagnie aeree siano assicurate per coprire la loro responsabilità verso i passeggeri, il bagaglio, le merci e i terzi dai rischi in materia di trasporto aereo, inclusi i rischi dovuti ad atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari. Per responsabilità riguardo ai passeggeri la copertura assicurativa minima ammonta a 250.000 DSP (circa 291.027,50 euro) per passeggero.

La normativa europea lascia impregiudicate le norme in materia di responsabilità derivanti da Convenzioni internazionali, dal diritto comunitario e dal diritto nazionale degli Stati membri. Gli obblighi assicurativi si applicano a tutte le compagnie aeree che effettuano voli all’interno del territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, in arrivo o in partenza dallo stesso o che lo sorvolano. L’Enac, quale Organismo responsabile in Italia del rispetto della normativa comunitaria di riferimento, può sanzionare le compagnie aeree risultate inadempienti.

La sicurezza delle operazioni delle compagnie aeree e dei loro aeromobili, è garantita da un complesso di regole internazionali (standard di sicurezza) e dai controlli sulla loro applicazione. Le norme si basano sugli Allegati Tecnici (Annessi) alla Convenzione di Chicago che ha istituito l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO), associata alle Nazioni Unite quale Organismo permanente di regolazione del settore aereo.

La responsabilità della garanzia del rispetto degli standard di sicurezza è dello Stato di appartenenza della compagnia aerea. Sulla base di tale principio, gli Stati sorvolati o presso i quali si svolgono i collegamenti aerei internazionali, accettano le certificazioni di navigabilità e di idoneità degli operatori aerei di Paesi esteri senza obbligo di ulteriori accertamenti. La Convenzione di Chicago, comunque, consente l’effettuazione di ispezioni agli aeromobili esteri in transito negli aeroporti dei Paesi firmatari.

Come funzionano i sistemi di sorveglianza?

Il sistema di sorveglianza degli operatori italiani di trasporto aereo è perfettamente in linea con gli standard ICAO e con le normative europee che regolano gli aspetti del trasporto aereo commerciale (trasporto pubblico). In tale contesto, l’Enac ha ricevuto dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (Easa) l’accreditamento quale autorità standardizzata per il riconoscimento europeo delle certificazioni degli aeromobili e delle imprese aeronautiche.

L’Enac, effettua la sorveglianza sugli aeromobili impiegati dalle compagnie aeree nazionali attraverso il rilascio ed il successivo rinnovo del Certificato di Navigabilità, che attesta l’idoneità dell’aeromobile al volo in condizioni di sicurezza. Gli accertamenti sono effettuati mediante ispezioni a terra ed in volo. In particolare, il programma di manutenzione degli aeromobili di trasporto pubblico, viene obbligatoriamente rivalutato a cadenze periodiche per verificarne l’efficacia. Nel caso di locazione, da parte di compagnie aeree italiane di aeromobili stranieri senza equipaggio (dry lease), l’Enac viene delegato alla sorveglianza da parte dell’autorità dello Stato di registrazione; gli accertamenti tendenti alla verifica delle condizioni di navigabilità sono analoghi a quanto previsto per gli aeromobili immatricolati in Italia più le eventuali condizioni aggiuntive previste dagli accordi con l’Autorità estera.

Nel caso di noleggio da parte di compagnie aeree italiane di aeromobili stranieri con equipaggio (wet lease), l’Enac rilascia l’autorizzazione al volo solo se sussistono nel paese di provenienza condizioni di sicurezza equivalenti a quelle nazionali. Per quanto riguarda la manutenzione degli aeromobili, essa deve essere obbligatoriamente effettuata da imprese certificate secondo le norme europee